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Sez. 1, Sentenza n. 7551 del 08/07/1995 (Rv. 493220 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Azioni in materia di invenzioni industriali - Giudice territorialmente competente - Domicilio brevettuale - Domicilio del convenuto - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493220-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

Dall'art. 75 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 - il quale stabilisce, in via generale, che le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto (con altri criteri di collegamento solo per l'ipotesi in cui il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato) e che l'indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria - si desume che il domicilio brevettuale, quale domicilio eletto all'atto della presentazione della domanda di brevetto, rappresenta a tutti gli effetti il domicilio del convenuto, indipendentemente dal domicilio reale, eventualmente diverso, avendo l'elezione di domicilio l'espressa funzione di radicare la competenza per ogni notificazione amministrativa e giudiziaria relativa al brevetto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)