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Sez. L, Sentenza n. 1311 del 13/02/1997 (Rv. 502375 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Formulazione in termini di apparente incompetenza per materia del pretore del lavoro - Incidenza invece sulla competenza per valore - Rilevamento d'ufficio in primo grado - Necessità - Omessa rilevazione - Conseguenze - Rilevabilità per la prima volta in appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502375-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

L'eccezione di incompetenza <<per materia>> sollevata dalla parte - la quale in grado d'appello disconosca la competenza funzionale del giudice originariamente adito, ma escluda tuttavia la possibilità di utilizzare il criterio della materia ai fini dell'attribuzione della controversia ad altro giudice, per la cui individuazione debba invece farsi riferimento al criterio di ripartizione fondato sul valore - deve in realtà qualificarsi come eccezione di incompetenza <<per valore>> e quindi sottostà alla preclusione secondo cui l'incompetenza per valore del giudice di primo grado non può essere rilevata per la prima volta in appello (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale, quale giudice del lavoro in grado d'appello, che, accogliendo l'eccezione, sollevata per la prima volta in quel grado, di incompetenza qualificata <<per materia>> del pretore del lavoro adito in primo grado, aveva dichiarato l'incompetenza per materia di quel pretore per essere competente il giudice determinato secondo gli ordinari criteri di valore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)