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Sez. L, Sentenza n. 221 del 13/01/1996 (Rv. 495351 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Regime del rito effettivamente applicabile alla controversia - Operatività - Conseguenze - Incompetenza per valore - Rilevabilità d'ufficio in primo grado - Omessa rilevazione - Preclusione in appello - Estensione alla parte contumace in primo grado.
Stato
decisa il 1996-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495351-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

Quando venga proposta davanti al Pretore nelle forme del rito del lavoro una causa ordinaria, rientrante nella competenza per valore del Tribunale, il regime della relativa eccezione resta quello del rito effettivamente applicabile alla controversia, sicché, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, cod.proc.civ.(nel testo anteriore alle modifiche introdottevi dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353) l'incompetenza "ratione valoris" può essere rilevata anche d'ufficio, limitatamente al giudizio di primo grado, e, ove ciò non sia avvenuto, la questione della competenza rimane preclusa in appello anche alla parte rimasta contumace nel grado precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)