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Sez. 3, Sentenza n. 4188 del 02/03/2004 (Rv. 570710 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI | Psicologi - Provvedimento disciplinare - Termine per la notifica - Inosservanza - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570710-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione di psicologo, l'inosservanza del termine di venti giorni per la notifica della deliberazione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine non determina la nullità della delibera stessa, trattandosi di termine avente finalità meramente sollecitatoria, in quanto volto a consentire la rapida conoscenza e la tutela giudiziaria da parte degli interessati, per i quali il termine di trenta giorni per impugnare la delibera avanti il tribunale decorre dalla data della notifica del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 27, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 17, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)