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Sez. 3, Sentenza n. 3075 del 11/02/2010 (Rv. 611430 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI | Psicologo - Procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine - Natura amministrativa - Sussistenza - Norme sui collegi giudicanti nei procedimenti giurisdizionali - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611430-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI

Il procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine degli psicologi nei confronti di un proprio iscritto ha natura amministrativa e, di conseguenza, al medesimo non si applicano le norme sulla composizione dei collegi giudicanti dettate per i procedimenti giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 17, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 26, Legge 18/02/1989 num. 56 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)