Sez. 3, Sentenza n. 2472 del 27/03/1990 (Rv. 466178 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - CUSTODIA DELLE COSE - MERCE DEPOSITATA PRESSO I MAGAZZINI GENERALI - PEGNO COSTITUITO MEDIANTE CONSEGNA AL CREDITORE DELLA FEDE DI DEPOSITO E DELLA NOTA DI PEGNO - PERDITA DELLA MERCE - RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - CUSTODIA DELLE COSE - MERCE DEPOSITATA PRESSO I MAGAZZINI GENERALI - PEGNO COSTITUITO MEDIANTE CONSEGNA AL CREDITORE DELLA FEDE DI DEPOSITO E DELLA NOTA DI PEGNO - PERDITA DELLA MERCE - RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO.*
Nell'ipotesi di pegno costituito mediante consegna al creditore della fede di deposito e della nota di pegno di merce depositata presso i magazzini generali, la responsabilità per la perdita della detta merce incombe, ex art. 1787 cod. civ., sul depositario e non sul creditore pignoratizio che, non avendo il possesso materiale delle cose, non può rispondere della loro perdita o deterioramento ai sensi dell'art. 2790 cod. civ.. (V 2284/64, mass n 303426).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1787, Cod. Civ. art. 2790
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)