Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 10/08/1964 (Rv. 303426 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - PEGNO (DIRITTO REALE) - CUSTODIA DELLA COSA - OBBLIGO DEL CREDITORE - PRESUPPOSTO - COSTITUZIONE DEL PEGNO MEDIANTE CONSEGNA AD UN TERZO - OBBLIGHI DEL TERZO - MANCATA RESTITUZIONE PER DIFETTO DI CUSTODIA - RESPONSABILITA DEL TERZO DEPOSITARIO.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - PEGNO (DIRITTO REALE) - CUSTODIA DELLA COSA - OBBLIGO DEL CREDITORE - PRESUPPOSTO - COSTITUZIONE DEL PEGNO MEDIANTE CONSEGNA AD UN TERZO - OBBLIGHI DEL TERZO - MANCATA RESTITUZIONE PER DIFETTO DI CUSTODIA - RESPONSABILITA DEL TERZO DEPOSITARIO.*
La norma di cui all'art. 2790 cod.civ., che dispone che il creditore e tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa, riguarda l'ipotesi, prevista dal primo comma dell'art. 2786 cod.civ., di consegna della cosa al creditore pignoratiziò ma, se la cosa stessa e stata, invece, affidata ad un terzo eletto dalle parti (art. 2786 comma secondo cod.civ.), l'obbligazione di custodire (e di restituire con il consenso di entrambe le parti) grava soltanto su di lui. E, qualora tra entrambi i contraenti del mutuo pignoratizio ed il terzo medesimo si sia, in proposito, costituito un contratto di deposito della cosa data a pegno, della mancata restituzione per difetto di custodia o per altro imputabile motivo, soltanto il terzo depositario deve rispondere, secondo le norme che disciplinano il deposito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2790
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)