Sez. 4, Sentenza n. 2156 del 17/12/1996 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 207265 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1930) - DI FIDUCIA | Sciopero della classe forense - Dibattimento - Assenza del difensore di fiducia - Prossimità della prescrizione del reato - Richiesta di rinvio disattesa - Nomina di difensore d'ufficio - Legittimità - Ragione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1930) - DI FIDUCIA
Nel caso in cui il giudice abbia disatteso la richiesta di rinvio del dibattimento per l'adesione del difensore di fiducia all'astensione dalle udienze deliberata dalla classe forense ed abbia nominato all'imputato un difensore di ufficio per l'urgenza di celebrazione del processo a causa della prossimità di prescrizione del reato, deve ritenersi legittimamente applicato il principio del bilanciamento di interessi, dandosi la prevalenza a quello dello Stato, diretto ad evitare l'estinzione del reato per prescrizione, rispetto a quello del difensore dell'imputato, diretto al legittimo esercizio dei diritti personali di libertà, in particolare di quello di astenersi dal partecipare alle udienze. La ragione della scelta va rinvenuta nella concreta possibilità di alternativa offerta dalla difesa d'ufficio a fronte dell'impossibilità di sospensione del corso della prescrizione del reato, limitata ai casi tassativamente indicati nell'art. 159 cod. pen., ed in mancanza di eguale previsione per il caso di esercizio del diritto di sciopero da parte del difensore dell'imputato nella forma dell'astensione dalle udienze.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)