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Sez. 3, Sentenza n. 4660 del 11/03/1999 Ud. (dep. 14/04/1999) Rv. 213092 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Astensione dall'udienza del difensore per sciopero di categoria - Sospensione della prescrizione del reato - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1999-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213092-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell'astensione dalle udienze della classe forense. Infatti la sospensione dei termini ex art.159 cod. pen. nella nuova formulazione introdotta con legge n.332 del 1995 è stabilita direttamente dalla legge e non già a seguito del provvedimento dell'autorità giudiziaria come quella prevista dall'art.304 cod. proc. pen. Inoltre, a prescindere dal fatto che l'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, deliberata dall'associazione di categoria, possa o meno considerarsi come legittimo impedimento del difensore, essa certamente deve essere comunicata, non essendo sicuramente inscrivibile nell'ambito delle cause di legittimo impedimento dell'imputato, dallo stesso difensore all'autorità procedente. Ne consegue che detta adesione essendo suscettibile di valutazione discrezionale da parte del giudice che deve contemperare le ragioni del rinvio con quelle della celebrazione del dibattimento, non determina ex lege gli effetti interruttivi previsti dall'art.159 cod. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)