Sez. 3, Sentenza n. 1911 del 22/12/1999 Ud. (dep. 21/02/2000) Rv. 215695 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE - VIOLENZA CARNALE - IN GENERE | Violenza tale da annullare la volonta del soggetto passivo - Necessità - Esclusione - Coartazione della volontà - Sufficienza - Nella sola fase iniziale - Sufficienza.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE - VIOLENZA CARNALE - IN GENERE
L'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima nei reati di violenza sessuale vanno esaminate non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendosi conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva; sicché anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)