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Sez. U, Sentenza n. 628 del 03/03/1966 (Rv. 321249 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE PARZIALMENTE RICONOSCIUTA - RESTITUZIONE PARZIALE.*
Stato
decisa il 1966-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321249-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE PARZIALMENTE RICONOSCIUTA - RESTITUZIONE PARZIALE.*

Il potere attribuito al giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice ha carattere eccezionale ed e consentito soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art 354 cod proc civ. in fattispecie di procedimenti con pluralita di domande il principio opera anche se la giurisdizione sia stata negata con riguardo a taluna domanda; ma in tal caso il giudice di appello deve rimettere le parti davanti al primo giudice soltanto per la domanda, o le domande su cui e stata negata la giurisdizione, ritenendo la causa per le restanti domande e decidendo in merito su di esse. (Conf 2755/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)