Sez. 1, Sentenza n. 1174 del 19/04/1968 (Rv. 332671 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - PARZIALE NEGAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RESTITUZIONE PARZIALE DELLA CAUSA - GIUDIZIO DI APPELLO - PROSECUZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - PARZIALE NEGAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RESTITUZIONE PARZIALE DELLA CAUSA - GIUDIZIO DI APPELLO - PROSECUZIONE.*
Il potere attribuito al giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice ha carattere eccezionale ed e consentito soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art 354 cod proc civ in fattispecie di procedimenti con pluralita di domande il principio opera anche se la giurisdizione sia stata negata con riguardo a taluna domanda, ma in tal caso il giudice di appello deve rimettere le parti davanti al primo giudice soltanto per la domanda, o le domande su cui e stata negata la giurisdizione, ritenendo la causa per le restanti domande e decidendo in merito su di esse. Conforme alla sentenza n. 628-66, massima n. 321249.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)