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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18049 del 06/06/2022 (Rv. 665165 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Simulazione soggettiva relativa - Forma scritta “ad substantiam” del contratto simulato - Accordo simulatorio trilaterale - Necessaria anteriorità o contestualità con il contratto simulato - Prova dell’accordo simulatorio tra le parti - Controdichiarazione - Forma scritta “ad probationem” - Sufficienza - Contestualità al contratto simulato - Non necessarietà.
Stato
decisa il 2022-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665165-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)

Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem".

Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)