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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18204 del 24/07/2017 (Rv. 645095 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Negozi richiedenti, a pena di nullità, la forma di atto pubblico - Simulazione - Prova - Controdichiarazione - Scrittura privata - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645095-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)

La prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto "ad substantiam" per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto che la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richieda anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita, al contrario, mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti o da quella contro cui questa sia prodotta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)