diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1931 del 06/07/1973 (Rv. 365022 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA IN MATERIA POSSESSORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365022-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA IN MATERIA POSSESSORIA - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio possessorio l'eccezione del convenuto di avere agito nel legittimo Esercizio di un suo diritto (feci, sed jure feci) comporta una compenetrazione del petitorio con il possessorio soltanto nel senso che il giudice del possessorio puo prendere in considerazione la circostanza, al fine di stabilire se il denunziato mutamento dello stato di fatto sia o non sia lesivo del possesso altrui, nei modi cui e consentito porre rimedio ai sensi degli art 1168 e segg cod civ. ma tale indagine deve essere contenuta nei limiti dell'oggetto e delle finalita del giudizio possessorio, ossia ad colorandam possessionem, per acquistare elementi di prova circa l'esistenza e l'estensione del possesso che il convenuto oppone per escludere o limitare quello vantato dall'attore, e non puo quindi essere diretta ad accertare lo jus possidendi del convenuto. Sicche va esclusa la Competenza della Sezione specializzata agraria del tribunale nell'ipotesi che la difesa del convenuto nel giudizio possessorio si riferisca a materia riservata alla Competenza di quella Sezione, perche deve essere anche in tal caso rispettato il fondamentale principio della separazione tra il giudizio possessorio ed il giudizio petitorio. Questo principio non subisce modifica in seguito alla legge 11 febbraio 1971, n 11, la quale ha attribuito alle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie attinenti alla sua attuazione (art 26, primo comma). Invero tali controversie sono quelle di natura petitoria, ossia quelle nelle quali si discute, per ottenere una pronuncia con efficacia di giudicato, sui diritti e doveri derivanti alle parti dalla speciale disciplina dell'affitto dei fondi rustici. (V 2239/69, mass n 341602).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)