Sez. 1, Sentenza n. 9787 del 16/09/1995 (Rv. 494048 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Appalto di opere pubbliche da parte del Comune di Roma - Revisione dei prezzi contrattuali - Disciplina applicabile - Art. 1 legge n. 700 del 1974.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche da parte del comune di Roma, la revisione dei prezzi contrattuali e la corresponsione degli interessi sugli acconti o sul saldo revisionale sono disciplinate dall'articolo unico della legge 21 dicembre 1974 n. 700 - che, tra l'altro, richiama, in caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - e non dall'art. 79 del capitolato generale del Comune di Roma del 30 luglio 1909. Infatti, nel contrasto tra la legge n. 700 del 1974 e l'art. 79 del capitolato anzi citato, va ritenuta prevalente la prima in considerazione del fatto che la legge 22 febbraio 1973 n. 37 ammette la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga, e che detto capitolato riveste il carattere di fonte non primaria rispetto alla legge, costituente invece fonte primaria.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 22/02/1973 num. 37, Legge 21/12/1974 num. 700 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)