Sez. 1, Sentenza n. 6367 del 27/06/1998 (Rv. 516799 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Compenso revisionale - Natura giuridica - Credito di valuta - Configurabilità - Ritardato pagamento da parte dell'ente appaltante - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In tema di appalti di opere pubbliche, il diritto al cd. "compenso revisionale" ha natura di credito di valuta nascente dalla (esecuzione del) contratto di appalto, senza che il riferimento a parametri esterni per la sua quantificazione ne cagioni la trasformazione in credito di valore, con la conseguenza che, in caso di ritardo nel pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi di mora alla stregua del dettato normativo di cui agli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, esteso ai compensi revisionali dall'art. 1 della legge n. 700 del 1974 (se applicabile "ratione temporis" al contratto di appalto nella specie stipulato).
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 21/12/1974 num. 700 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)