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Sez. 2, Sentenza n. 1597 del 24/04/1975 (Rv. 375186 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELLO ATTORE - LIMITI - AVENTI CAUSA DA CONDIVIDENTI - CONTENUTO DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1975-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375186-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DELLO ATTORE - LIMITI - AVENTI CAUSA DA CONDIVIDENTI - CONTENUTO DELLA PROVA.*

In tema di Azione di rivendicazione, ove le parti contendenti riconoscano l'originaria appartenenza del bene ad un autore comune, non si esige la prova dell'appartenenza del bene allo stesso, ma soltanto la prova da parte del rivendicante che il bene sia a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di titoli d'acquisto, a partire dall'autore. Cio comporta che, qualora la controversia si svolga tra aventi causa di condividenti e l'attore sostenga rientrare il bene rivendicato nella porzione del proprio prossimo autore, e sufficiente la prova che il bene fece parte effettivamente della detta porzione e che pervenne all'attore validamente. (V 2311/71, mass n 353175; 1200/70, mass n 346828).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)