Sez. 2, Sentenza n. 1200 del 04/09/1970 (Rv. 346828 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGOROSITA - CONTENUTO - RICONOSCIMENTO CHE IL BENE APPARTENEVA AD UN COMUNE DANTE CAUSA- ATTENUAZIONE DELLA RIGOROSITA DEL PRINCIPIO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGOROSITA - CONTENUTO - RICONOSCIMENTO CHE IL BENE APPARTENEVA AD UN COMUNE DANTE CAUSA- ATTENUAZIONE DELLA RIGOROSITA DEL PRINCIPIO.*
L'attore in revindica deve, di norma, provare rigorosamente il proprio preteso diritto di proprieta, ossia deve provare che il bene revindicato o e stato da lui acquistato a titolo originario, o gli e pervenuto attraverso un'ininterrotta serie di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a titolo originario ovvero ne aveva avuto il possesso protrattosi per il tempo occorrente per la usucapione. Il rigore di tale principio si attenua nella ipotesi in cui il convenuto deduca a scopo difensivo un titolo di acquisto che non ponga in discussione l'appartenenza del bene al dante causa dell'attore ed, in particolare, quando le parti non contestino l'originaria appartenenza del bene stesso ad un comune autore. (V 2944-68, mass n 335723).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)