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Sez. 3, Sentenza n. 359 del 15/01/1981 (Rv. 410822 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEL RISCATTO - DECORRENZA EX LEGGE N 2 DEL 1979.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410822-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEL RISCATTO - DECORRENZA EX LEGGE N 2 DEL 1979.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979 n 2, con la quale e stata data interpretazione autentica della legge n 590 del 1965 (integrata e modificata con la legge n 817 del 1971) il termine per il pagamento del prezzo del riscatto del fondo da parte dell'affittuario coltivatore diretto decorre dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o del successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, ovvero, quando sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca il diritto stesso. (Conf 514/80, mass n 403896; (Conf 5900/79, mass n 402573; (Conf 5898/79, mass n 402568).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)