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Sez. 3, Sentenza n. 5900 del 13/11/1979 (Rv. 402573 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402573-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979 n 2 con la quale e stata data l'interpretazione autentica della legge n 590 del 1965, con le modificazioni e integrazioni della legge 817 del 1971, il termine per il pagamento del prezzo del riscatto del fondo da parte dell'affittuario coltivatore diretto, decorre dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente o del successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, ovvero, quando sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca il diritto stesso. (Conf 2246/79, mass n 398598; (Conf 1870/79, mass n 398253; (Conf 240/79, mass n 398811).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)