Sez. L, Sentenza n. 6435 del 27/11/1982 (Rv. 424068 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORSO DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO MEDESIMO - COINCIDENZA CON LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORSO DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONI - STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO MEDESIMO - COINCIDENZA CON LA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CONFIGURABILITÀ.*
Soltanto con l'introduzione della legge 20 maggio 1970 n. 300 si è realizzato, per i rapporti di lavoro ai quali la stessa è applicabile, quel regime di stabilità reale che, tutelando i lavoratori rispetto al rischio di un licenziamento per rappresaglia, consente il decorso della prescrizione dei diritti di costoro anche in pendenza dei rapporti stessi, con inizio dalla data di entrata in vigore di detta legge. (Conf 3194/82, mass n 421139).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)