Sez. L, Sentenza n. 3194 del 25/05/1982 (Rv. 421139 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - STABILITÀ DEL RAPPORTO NEL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - STABILITÀ DEL RAPPORTO NEL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Per i lavoratori dipendenti (nella specie: della compagnia internazionale delle carrozze letti e del turismo), la stabilità del rapporto di lavoro - tale da consentire il decorso della prescrizione dei loro crediti da lavoro anche in costanza del rapporto medesimo - può essere ritenuta anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, qualora il giudice, mediante un'adeguata disamina della disciplina collettiva applicabile, accerti che questa fosse già tale da garantire al lavoratore, in caso di non giustificato licenziamento, non soltanto il risarcimento del danno bensì la concreta reintegrazione nel posto di lavoro, con possibilità, pertanto, dell'eliminazione ex tunc delle conseguenze del licenziamento. (Conf 914/82, mass n 418770; (Conf 3861/81, mass n 414505; (Conf 3696/81, mass n 414337; (Conf 3106/81, mass n 413678; (Conf 1268/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)