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Sez. 1, Sentenza n. 8113 del 11/02/2010 Cc. (dep. 01/03/2010) Rv. 246385 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Pena inferiore a tre anni di detenzione applicata a recidivo reiterato - Sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246385-01

ESECUZIONE - IN GENERE

La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, di durata anche inferiore al limite massimo previsto dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., non può essere disposta nei confronti di soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata, a nulla rilevando che egli si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della pena da eseguire.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 656 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)