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Sez. 1, Sentenza n. 33923 del 22/09/2006 Cc. (dep. 10/10/2006) Rv. 235191 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Legge n. 251 del 2005 - Condanna con la quale le attenuanti siano state ritenute prevalenti alla recidiva - Ostatività alla richiesta di applicazione di misure alternative - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235191-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dichiari inammissibile la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione - in virtù del divieto stabilito dall'art. 58 quater, comma settimo bis, ord. pen., introdotto dall'art. 7, comma settimo, legge n. 251 del 2005, nei confronti dei condannati cui sia applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - qualora con la condanna inflitta al proponente le attenuanti siano state ritenute prevalenti sulla recidiva, la quale, in tal caso, ancorché contestata, viene elisa nei suoi concreti effetti dal giudizio di prevalenza delle attenuanti, con la conseguenza che non può ritenersi "applicata".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 7 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)