Sez. L, Sentenza n. 1178 del 01/02/1993 (Rv. 480584 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Lavoratori da porre in Cassa Integrazione Guadagni - Scelta - Criteri - Criterio della professionalità - Riferimento.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
Il potere dell'imprenditore di scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione Guadagni è soggetto - oltre che ai limiti esterni correlati al divieto di discriminazione di cui all'art. 15 legge n. 300 del 1970 ed ai principi di correttezza e buona fede - a limiti interni connessi all'osservanza dei criteri coerenti con la finalità della Cassa, espressamente pattuiti con le organizzazioni sindacali, in relazione ai quali il criterio della professionalità adottato nella selezione deve riferirsi alla professionalità specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale, e non a livelli professionali scelti in maniera discrezionale e o maggiore o minore rendimento professionale, costituenti dati generici ed opinabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)