Sez. L, Sentenza n. 12406 del 06/12/1997 (Rv. 510771 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Comunicazione ai sindacati dei criteri di scelta - Omissione - Conseguenze - Invalidità del procedimento o dei singoli atti sospensivi - Esclusione - Diritto del lavoratore al risarcimento dei danni - Insussistenza - Limiti - Sanzione configurabile - Repressione della condotta antisindacale su richiesta del sindacato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
L'omissione da parte del datore di lavoro, a seguito della sua ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, della comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 164 del 1975, richiamato dall'art. 1 della legge n. 223 del 1991, non comporta l'illegittimità del procedimento o dei singoli atti sospensivi, in difetto di previsione in tal senso da parte di tale ultima legge e stante la non applicabilità in via di analogia delle disposizioni di cui all'art. 17 in tema di mobilità: la sanzione per detta omissione è desumibile dal sistema - in coerenza con il carattere collettivo dell'istituto della cassa integrazione e della titolarità in capo al solo sindacato dell'interesse alla comunicazione in questione - nella facoltà del sindacato di far valere l'antisindacalità del relativo comportamento, mentre il singolo lavoratore, in difetto di violazione nei suoi confronti dei limiti interni del potere di sospensione (coerenza con le finalità tipiche dell'istituto della sospensione unilaterale dei rapporti) e del divieto di atti discriminatori o dei precetti generali di correttezza e buona fede, non può far valere l'omessa comunicazione in questione neanche sul piano risarcitorio.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)