diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3436 del 20/06/1979 (Rv. 399850 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - DEL PROCESSO CANCELLATO DAL RUOLO - FORMA - ATTO DIVERSO DALLA COMPARSA - IDONEITA - CONDIZIONI - VOCATIO IN IUS, INVITO ALLA COSTITUZIONE E NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLA CAUSA CANCELLATA ESATTAMENTE INDIVIDUATA ANZICHE ALL'ATTO INTRODUTTIVO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1979-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399850-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - DEL PROCESSO CANCELLATO DAL RUOLO - FORMA - ATTO DIVERSO DALLA COMPARSA - IDONEITA - CONDIZIONI - VOCATIO IN IUS, INVITO ALLA COSTITUZIONE E NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLA CAUSA CANCELLATA ESATTAMENTE INDIVIDUATA ANZICHE ALL'ATTO INTRODUTTIVO - VALIDITA.*

La riassunzione del processo cancellato dal ruolo a norma dell'art 309 cod proc civ puo essere compiuta anche con Atti diversi dalla comparsa prevista dall'art 125 disp att cod proc civ, purche abbiano i requisiti per il raggiungimento dello scopo. Tali requisiti consistono nel richiamo dell'atto introduttivo del giudizio e nell'indicazione del provvedimento del giudice in virtu del quale e stata eseguita la riassunzione (art 125 n 3 e 6 disp att cod proc civ); mentre non rientrano fra gli stessi la vocatio in ius, l'invito a costituirsi rivolto al convenuto in riassunzione e la nuova iscrizione a ruolo. Poiche, pero, l'accertamento del requisito di cui al n 3 dell'art 125 disp att cod proc civ va effettuato con criterio che valga a stabilire se il riferimento in proposito contenuto nell'atto consenta senza alcuna perplessita l'identificazione certa del processo che si vuole continuare, e da ritenersi valido il riferimento, invece che all'atto introduttivo, alla causa cancellata, esattamente individuata con il suo numero di ruolo, il nome delle parti e dei loro difensori, la Sezione del tribunale presso la quale la causa era pendente, e la data della ordinanza di cancellazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)