Sez. 1, Sentenza n. 320 del 18/01/1988 (Rv. 456881 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - MEDIANTE ATTO DI CITAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - MEDIANTE ATTO DI CITAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine della valida riassunzione del processo sospeso od interrotto, non è influente che la parte istante abbia provveduto, anziché con comparsa o ricorso, con atto di citazione, sempre che questo contenga tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente e sia stato notificato nel termine prescritto per la riassunzione medesima (mentre non si richiede una nuova iscrizione a ruolo della causa, restando valida ed operante quella originaria). (V 3436/79, mass n 399850).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)