Sez. 3, Sentenza n. 8414 del 14/01/2005 Ud. (dep. 04/03/2005) Rv. 230975 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Realizzazione di impianto sportivo - In area non destinata ad impianti sportivi - Reato di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001 - Configurabilità - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura la violazione dell'art. 44 lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, atteso che la disposizione di cui all'art. 4, legge n. 493 del 1993, (ai sensi della quale gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono subordinati alla semplice denuncia di inizio attività) trova applicazione su aree già destinate ad attività sportive.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)