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Sez. 3, Sentenza n. 12104 del 24/09/1999 Ud. (dep. 22/10/1999) Rv. 215521 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Realizzazione di una piscina a servizio di un albergo - Regime applicabile - Pertinenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215521-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia di reati edilizi, la costruzione di una piscina in zona agricola, a servizio di un albergo, non può rientrare nell'art. 4 comma 7 lett. d) della legge 493 del 1993 come modificata dall'art. 2 comma 60 della legge 662 del 1996, poiché non si tratta di un'area destinata ad attività sportiva e poiché la sua costruzione crea volumetria. (La Corte ha inoltre precisato che il regime autorizzatorio, valido per le pertinenze, non poteva essere invocato nelle fattispecie in quanto la piscina era posta a servizio di un albergo, il quale non rientra nella c.d. edilizia residenziale, mentre sussisteva un contrasto con la strumentazione urbanistica).

Riferimenti normativi: Legge 04/12/1993 num. 493 art. 4 com. 7 lett. D, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)