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Sez. 2, Sentenza n. 5535 del 10/03/2014 (Rv. 630206 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Spese dei giudizi di cassazione e rinvio - Liquidazione distinta - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630206-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il giudice di rinvio non può procedere ad unica, globale, liquidazione per le spese di giudizio di cassazione e le spese del giudizio di rinvio, ma deve procedere a liquidazione distinta per ciascuno di tali giudizi, in modo da consentire alla parte interessata di verificare se, per ognuno di essi, siano stati rispettati i limiti delle relative tariffe.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)