Sez. 2, Sentenza n. 12280 del 28/11/1995 (Rv. 494838 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Modalità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La liquidazione delle spese giudiziali deve essere compiuta in modo tale da poter mettere la parte interessata in grado di controllare - in relazione a ciascuna fase del giudizio - se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)