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Sez. 3, Sentenza n. 2462 del 27/04/1979 (Rv. 398782 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA MINIMA PREVISTA DALLA DISCIPLINA DELL'EQUO CANONE - APPLICABILITA AI CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI ALLA PREVIGENTE NORMATIVA VINCOLISTICA - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE - OCCUPAZIONE DI FATTO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398782-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA MINIMA PREVISTA DALLA DISCIPLINA DELL'EQUO CANONE - APPLICABILITA AI CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI ALLA PREVIGENTE NORMATIVA VINCOLISTICA - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE - OCCUPAZIONE DI FATTO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA.*

Le Disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art 71 della legge 27 luglio 1978 n 392, le quali assoggettano alla durata minima prevista dagli artt 27 e 42 della stessa legge i contratti di locazione "in corso" di immobili urbani destinati ad uso diverso dall'abitazione ma non soggetti alla normativa vincolistica vigente prima dell'entrata in vigore della legge stessa, non sono applicabili ai rapporti locatizi cessati in data anteriore, anche se l'occupazione dell'immobile si sia di fatto protratta da parte del locatario che non abbia rilasciato l'immobile.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)