Sez. 1, Sentenza n. 23656 del 11/11/2011 (Rv. 620423 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Interessi anatocistici - Opposizione a decreto ingiuntivo - Contestazione della erroneità dei calcoli - Nullità della clausola anatocistica - Deducibilità in sede di gravame - Potere del giudice di rilevazione d'ufficio della nullità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo del conto corrente, qualora l'opponente, nel contestarne la debenza, si limiti a dedurre la mera erroneità dei calcoli effettuati dalla banca, il giudice non può rilevare d'ufficio la nullità della clausola anatocistica, né tale questione può essere introdotta dalla parte in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)