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Sez. 1, Sentenza n. 21141 del 10/10/2007 (Rv. 599703 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi - Nullità - Opposizione a decreto ingiuntivo - Rilevabilità d'ufficio anche nel giudizio di gravame - Fondamento - Condizioni - Contestazione sul titolo posto a fondamento degli interessi - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599703-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore assume la veste sostanziale di attore, sicché, laddove l'opponente abbia contestato l'ammontare degli interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, e dovendo utilizzare a tal fine il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, può rilevare d'ufficio e anche in sede di gravame la nullità della quale il negozio sia affetto; in particolare, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, stipulata in violazione dell'art. 1283 cod. civ., è oggetto dell'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione, purchè vi sia stata contestazione sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi (Nella specie, la S.C. ha escluso il potere di rilevare la citata nullità, poichè con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, i ricorrenti si erano limitati a contestare l'idoneità probatoria del saldaconto prodotto dalla banca, senza porre in discussione la validità del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)