Sez. 1, Sentenza n. 17945 del 25/11/2003 (Rv. 568451 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Interessi - Causa del relativo debito - Intervento di un vincolo esterno (pignoramento o sequestro) alla restituzione delle somme depositate sul libretto - Sospensione, per la durata del vincolo, nella maturazione degli interessi - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'obbligo di corrispondere interessi sulle somme depositate in banca, a norma degli artt. 1834 e 1835 cod. civ., non è legato all'esigibilità del credito restitutorio, ma discende dalle regole del deposito irregolare e del mutuo, cui questo è a tal fine assimilabile (artt. 1782 e 1815 cod. civ.): trattandosi, quindi, di interessi connaturati al mero fatto che le somme depositate siano poste nella disponibilità della banca depositaria, essi spettano al depositante per tutto il tempo in cui tale situazione perduri. Da tanto deriva che l'intervento di un vincolo esterno alla restituzione (pignoramento o sequestro) non incide sulla causa giuridica da cui deriva il debito per interessi, perché quel vincolo impedisce al depositante di richiedere nell'immediato alla banca depositaria la restituzione di dette somme, ma non le rende "medio tempore" indisponibili per la banca medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1782, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1835
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)