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Sez. 5 - , Sentenza n. 8101 del 29/03/2017 (Rv. 643607 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Compensazione - Limite massimo – Superabilità in sede di liquidazioni periodiche IVA – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643607-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA, l’art. 34 della l. n. 388 del 2000, nel testo applicabile "ratione temporis", sancendo che, a decorrere dall'1 gennaio 2001, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per i soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (euro 516.546, 90) per ciascun anno solare, ha inteso introdurre, per ogni periodo d'imposta, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale, un limite invalicabile alla possibilità del contribuente di porre in compensazione crediti fiscali e debito IVA, che non può essere superato anche in sede di liquidazioni periodiche IVA, come confermato anche dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 16 marzo 2017, in C-211/2016, secondo cui la disciplina comunitaria non osta a tali limitazioni, purché sia assicurato al soggetto passivo l'integrale recupero del credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)