Sez. 5, Sentenza n. 2215 del 31/01/2014 (Rv. 629860 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Crediti di imposta e contributi compensabili - Art. 25, secondo comma, d.lgs. n. 241 del 1997, nel testo utilizzabile "ratione temporis" - Limite massimo di 500 milioni di lire per ciascun periodo di imposta - Interpretazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 25, secondo comma, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo utilizzabile "ratione temporis", sancendo che "il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta", ha inteso introdurre, per ciascun periodo d'imposta, un limite invalicabile alla possibilità del contribuente di porre in compensazione crediti fiscali e debito IVA, al fine di garantire allo Stato un certo reddito che non potesse elidersi, per ciascun contribuente, oltre la soglia di lire 500 milioni, sicché il riferimento della norma citata all'anno di imposta non può che coincidere con l'anno solare, come del resto ha precisato la novella successiva a tale disposizione - pur non applicabile alla fattispecie - contenuta nell'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'art. 10, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 25 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)