Sez. L, Sentenza n. 501 del 20/01/1987 (Rv. 450228 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - DIPENDENTE DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI (F.O.F.I.) - DISTACCO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DI DETTA FEDERAZIONE E DEGLI ENTI MUTUALISTICI - ASSUNZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'UFFICIO FIDUCIARIO - ART. 2112 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - DIPENDENTE DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI (F.O.F.I.) - DISTACCO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DI DETTA FEDERAZIONE E DEGLI ENTI MUTUALISTICI - ASSUNZIONE DIRETTA DA PARTE DELL'UFFICIO FIDUCIARIO - ART. 2112 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
La prosecuzione del rapporto di lavoro con un soggetto diverso dall'originario datore di lavoro, disciplinata dalla norma dell'art. 2112 cod. civ., non è configurabile - in Mancanza del trasferimento di azienda che ne costituisce l'indefettibile presupposto - nella ipotesi in cui un dipendente della federazione degli ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I.), già distaccato presso l'ufficio fiduciario di detta federazione e degli enti mutualistici, venga direttamente assunto da tale ufficio, verificandosi invece nella stessa ipotesi la Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, con Estinzione di quello precedente che intercorreva con l'ente distaccante. Nè il distacco anzidetto, nonostante la sua lunga durata o la sua contestualità con la prima assunzione, viola il divieto d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, ove la destinazione della prestazione lavorativa al terzo continui a realizzare l'interesse contrattuale del datore di lavoro distaccante a disporre organizzativamente del comportamento del lavoratore. (V 4864/85, mass n 442259; (V 507/84, mass n 432739; (V 6582/83, mass n 431298).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2112, Legge 04/08/1955 num. 692 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)