Sez. L, Sentenza n. 1325 del 08/02/1988 (Rv. 457486 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISTACCO - PRESUPPOSTI - IMPRESCINDIBILITÀ E SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA ALL'ALTRO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI UNA SOCIETÀ FRUITRICE DELLE PRESTAZIONI DEL LAVORATORE DISTACCATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISTACCO - PRESUPPOSTI - IMPRESCINDIBILITÀ E SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA ALL'ALTRO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI UNA SOCIETÀ FRUITRICE DELLE PRESTAZIONI DEL LAVORATORE DISTACCATO.*
Presupposti del distacco del lavoratore subordinato dal datore di lavoro presso un terzo - distacco che, senza violare il divieto di interposizione di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, costituisce espressione del potere organizzativo dell'imprenditore e realizza soltanto la modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione del lavoratore medesimo di effettuare la prestazione lavorativa e non già degli elementi soggettivi del rapporto - sono il carattere di temporaneità (che però non implica una durata più o meno lunga del distacco, né la predeterminazione della stessa) e l'interesse del datore di lavoro distaccante, senza che siano necessarie né la sussistenza di una situazione che renda imprescindibile il distacco stesso, né la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2103 per lo spostamento del lavoratore da un'unità produttiva all'altra. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - adito da un lavoratore, dipendente di una società capogruppo estera e distaccato presso una società controllata italiana, aveva citato in giudizio quest'ultima per il pagamento di indennità varie scaturenti dall'intercorso rapporto di lavoro - aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società italiana). (V 501/87, mass n 450228; (V 7218/87, mass n 455333).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)