Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 06/05/1972 (Rv. 357975 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ALTERAZIONE DELLA COSA COMUNE - DANNO AL CONDOMINO - SUSSISTENZA IN RE IPSA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ALTERAZIONE DELLA COSA COMUNE - DANNO AL CONDOMINO - SUSSISTENZA IN RE IPSA.*
Il danno arrecato ad un condomino mediante l'alterazione della cosa comune sussiste in re ipsa, sotto il profilo dell'an debeatur, nell'accertata limitazione del suo diritto di usare il bene comune.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)