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Sez. 2, Sentenza n. 23065 del 30/10/2009 (Rv. 610021 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Occupazione abusiva di parti comuni da parte di singolo condomino - Impedimento all'uso da parte degli altri - Danno - "In re ipsa" - Sussistenza - Risarcimento - Decorrenza - Criteri.
Stato
decisa il 2009-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610021-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI

In materia di condominio negli edifici, ove sia stata dimostrata l'occupazione abusiva, da parte di uno dei condomini, di una parte comune dello stabile, in modo tale da impedirne agli altri l'uso, anche potenziale, il danno deve ritenersi "in re ipsa", ed il relativo risarcimento decorre dalla data di commissione dell'illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)