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Sez. L, Sentenza n. 9894 del 11/05/2005 (Rv. 581382 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Prestazioni rese da professionista - Vincolo di subordinazione o regime di autonomia - Organizzazione delle prestazioni non richiedente l'esercizio del potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - Lavoro subordinato - Configurabilità - Criteri - Fattispecie relativa a prestazioni rese da ragioniere in uno studio di consulenza del lavoro.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581382-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale (nella specie ragioniere addetto alla elaborazione della contabilità delle buste paga dei dipendenti di clienti dello studio), ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini specifici e nell'esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare; nè possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la fissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione, o eventuali controlli nell'adempimento della stessa, se non si traducono nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro. In tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il carattere subordinato del rapporto avendo accertato la mancanza di controlli puntuali e concreti da parte del responsabile della consulenza del lavoro sull'operato del professionista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)