Sez. 2, Sentenza n. 3926 del 30/06/1982 (Rv. 421872 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - AZIONE CAUSALE - RESTITUZIONE DEL TITOLO - NECESSITÀ - LIMITI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - AZIONE CAUSALE - RESTITUZIONE DEL TITOLO - NECESSITÀ - LIMITI.*
L'art. 58 del R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 - secondo cui al possessore dell'assegno bancario che non ne offra la restituzione nei modi ivi stabiliti è precluso l'Esercizio dell'Azione causale - essendo diretto a tutelare il debitore fino a quando rimane esposto all'esperimento dell'Azione cartolare (astratta) da parte di qualsiasi legittimo possessore del titolo, non opera allorché sia venuta a cessare l'efficacia del titolo stesso per prescrizione. (Conf 853/67, mass n 327005; (Conf 1137/63).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)