diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6556 del 03/12/1988 (Rv. 460870 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - AZIONE CAUSALE - RESTITUZIONE DEL TITOLO - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460870-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - AZIONE CAUSALE - RESTITUZIONE DEL TITOLO - NECESSITÀ - LIMITI.*

Le formalità prevedute dall'art. 58, secondo comma, del R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 sono ordinate a tutela del debitore, per evitare che contro di lui possano essere proposte contemporaneamente e da diversi creditori l'Azione cambiaria e causale, per modo che, se l'Azione cambiaria è prescritta e non vi è perciò quel pericolo di duplicazione, l'Azione causale può bene essere proposta senza il previo deposito del titolo in cancelleria. (V 3643/85, mass n 441234; (Conf 3926/82, mass n 421872).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)