diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8827 del 18/04/2011 (Rv. 617975 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Conoscenza dello stato di insolvenza nel giudizio di revocatoria fallimentare di atti solutori - Decisione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Ricorso alle presunzioni - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617975-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta ex art. 67, secondo comma, legge fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a pagamenti disposti, da parte del fallito nei confronti del creditore, in attuazione di un piano concordato tra le parti, risultando in precedenza protesti di assegni bancari emessi dal primo nei confronti del secondo e da questi evidenziati nel proprio ricorso per la dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)