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Sez. 1, Sentenza n. 7281 del 22/03/2013 (Rv. 625707 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | "Scientia decoctionis" - Prova - Presentazione di ricorso per dichiarazione di fallimento - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625707-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, ed ai fini della prova della sussistenza della "scientia decoctionis", poiché il ricorso per la dichiarazione di fallimento non riceve alcuna forma di pubblicità legale, né le cancellerie sono autorizzate a rilasciare ad eventuali terzi interessati informazioni in ordine al suo deposito, deve presumersi, salvo prova contraria, che la pendenza dello stesso sia nota solo a chi lo abbia proposto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provato il predetto requisito soggettivo sul solo presupposto che la banca originaria convenuta avesse appreso, in tempo reale, dell'istanza di autofallimento presentata dalla sua correntista, poi fallita, attesa la notorietà di quest'ultima in ambito provinciale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 14, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)