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Sez. 4, Sentenza n. 2011 del 08/07/1997 Cc. (dep. 18/11/1997) Rv. 210095 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Competenza limitata alla confisca obbligatoria di cui all'art. 240 cod. pen. - Confisca di cui all'12 sexies d.l. 306 del 1992 - Competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210095-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA

La competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca obbligatoria è limitata ai casi previsti dall'art. 240 cod. pen., non bisognevoli di particolari accertamenti di merito, e non si estende a quella prevista dall'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, conv. in l. 7.8.1992, n. 356, in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, subordinata all'accertamento, che può essere fatto solo dal giudice di merito, della mancata giustificazione della provenienza delle cose da sottoporre alla misura di sicurezza e del loro valore sproporzionato al reddito del condannato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)