Sez. 1, Sentenza n. 5409 del 06/10/1999 Cc. (dep. 06/11/1999) Rv. 214435 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Facoltativa - Possibilità di disporla in sede esecutiva - Esclusione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna dell'imputato, qualora sia facoltativa, ovvero dal giudice dell'esecuzione, qualora sia obbligatoria per legge. (Fattispecie relativa alla confisca, disposta in sede esecutiva sul rilievo che si trattava di prodotto del reato, di una costruzione sequestrata nel corso di procedimento penale per peculato conclusosi con sentenza di condanna).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)